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Iva per Cassa

E’ in vigore il regime (facoltativo) dell’Iva per Cassa (cash accounting). Con questo regime l’Iva vendite viene considerata a debito solo quando si incassa il corrispettivo (e non al momento dell’emissione della fattura) e l’Iva acquisti è considerata a credito solo quando pagato il fornitore (e non alla registrazione della fattura di acquisto).

Possono usufruire di tale regime quei contribuenti che presentino le seguenti caratteristiche:

  • il cedente/prestatore, nel periodo d’imposta precedente, deve aver realizzato un volume d’affari non superiore a 2.000.000 euro (in caso di inizio dell’attività deve prevedere di non realizzare nell’anno più di 2.000.000 euro)
  • il cedente/prestatore non deve avvalersi di regimi speciali IVA
  • le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soggetti IVA, che non rientrino nell’applicazione del meccanismo del reverse charge
  • il cessionario e/o committente non puo’ essere un privato
  • per poter usufruire del regime, il cedente/prestatore deve indicare in fattura un’apposita dicitura: “Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 32-bis del Dl 83/2012”.

La data d’incasso della fattura, per il nuovo regime, rappresenta quindi il momento fondamentale per individuare il mese (o trimestre) in cui l’IVA diventa esigibile, per il cedente/prestatore, o detraibile, per il cessionario/committente.

Il differimento ha una limitazione temporale massima in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Pagina di documentazione dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Depliant (formato PDF) di presentazione del regime iva per cassa, Ag. Entrate

Pre requisiti

Per utilizzare il regime di cassa occorre innanzitutto indicare nei parametri azienda (Contabilità → Parametri Azienda → Anno corrente → mod → Altri dati) l’opzione esercitata (mensile o trimestrale, Liquidazione Iva per Cassa) nel campo “Dichiarazione IVA periodica”. ivapercassa

Procedure

Le fatture di acquisto e quelle di vendita si registrano normalmente. Il programma le sospende in automatico e imposta il termine ultimo di legge per il recupero dell’Iva (un anno dalla data fattura).
Nella stampa fatture verrà aggiunta la dicitura richiesta dalla normativa.

Al momento dell’incasso o del pagamento:

  • se non gestiamo gli scadenziari: occorre andare in Fatture (IVA in sospensione), nel menu Contabilità, e impostare manualmente la data di esigibilità (data di incasso/pagamento) della fattura.
  • se gestiamo gli scadenziari: le procedure automatiche di registrazioni incassi e pagamenti inseriranno nelle relative fatture le date.

Note importanti

  • La procedura non gestisce pagamenti/incassi parziali. Nel senso che nel caso di pagamento 30/60/90 giorni il programma recupera tutta l’IVA alla prima rata (30 giorni).
  • L’annotazione automatica è solo alla registrazione di un nuovo incasso/pagamento. Se ci siamo sbagliati e correggiamo la data di un incasso o di un pagamento poi dovremo andare a sistemare la data anche nella fattura (da Fatture (IVA in sospensione)).

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